<?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-1'?><rss version="2.0"><channel><title>www.lasettimanadeglientilocali.it News</title><link>http://www.lasettimanadeglientilocali.it</link><description>Le ultime notizie da www.lasettimanadeglientilocali.it</description><language>it-IT</language><copyright>Copyright 2010 Maggioli Editore</copyright><webmaster>rrossi@maggioli.it</webmaster><docs>http://www.rssboard.org/rss-specification</docs><item><title><![CDATA[Burocrazia del personale nelle societ&agrave; pubbliche]]></title><link>http://www.lasettimanadeglientilocali.it/news/index.do?id=3861</link><description><![CDATA[I dubbi sulla concreta efficacia delle misure volute dal Ministro Brunetta per aumentare la produttivit&agrave; del personale pubblico sono confermate, indirettamente, dalla recente manovra economica. Essa estende alle societ&agrave; partecipate dagli enti locali affidatarie, senza gara, di servizi pubblici locali o di attivit&agrave; strumentali le regole che debbono seguire gli enti detentori del capitale, in tema di contenimento delle spese del personale.Immediatamente, a seguito di queste disposizioni, gli esperti del campo hanno osservato l&rsquo;insanabile contrasto tra le regole di finanza e gestione del personale proprie degli enti pubblici, con le flessibilit&agrave; proprie della strategia di impresa di carattere privatistico. Si sottolinea, in particolare, che le societ&agrave; a partecipazione pubblica si trovano a sostenere un carico di rigidit&agrave; operativa maggiore e difficilmente compatibile con la propria missione.L&rsquo;osservazione, in effetti, coglie nel segno, se &egrave; vero che lo stesso legislatore (articolo 18 della legge 133/2008) esclude dall&rsquo;estensione delle regole pubblicistiche alle societ&agrave; a capitale locale le societ&agrave; quotate in Borsa. Non a caso, si &egrave; voluto esentare dalle pastoie della gestione pubblicistica del personale soggetti che operano nel mercato e rispondono all&rsquo;azionariato dell&rsquo;efficacia della propria azione.Un dato, allora, emerge con chiarezza: la gestione del personale, se deve rispondere a regole di diritto pubblico, &egrave; pesante e burocratica.Le societ&agrave; partecipate dagli enti locali dovranno, per effetto delle riforme disposte dal legislatore, assumere sostanzialmente mediante concorsi pubblici e contenere le spese relative alla gestione delle risorse umane, esattamente come se fossero comuni e province. Presto, verranno al pettine i nodi di una simile commistione tra regole pubbliche e private, un miscuglio che vorrebbe unire flessibilit&agrave; operativa, agilit&agrave; nelle scelte e strategie di mercato, a vincoli operativi, controlli sul minuto atto gestionale (come l&rsquo;affidamento di una consulenza), responsabilit&agrave; erariali per l&rsquo;erogazione di un&rsquo;indennit&agrave; contrattuale in pi&ugrave;.Si tratta per&ograve;, a ben vedere, esattamente del medesimo &ndash; sia pur simmetrico &ndash; coacervo di regole che, invano, da circa un ventennio il legislatore crea nei riguardi delle amministrazioni pubbliche, con un percorso opposto. Le amministrazioni, infatti, fermi rimanendo i vincoli ed appesantimenti burocratici &ndash; conclamati proprio dai lai contro la loro estensione alle societ&agrave; partecipate &ndash; sono chiamate, tuttavia, a gestire il personale come se fossero soggetti privati. Il paradosso &egrave; che, dunque, da un lato il legislatore vuole assoggettare a regole pubbliche soggetti di diritto privati; dall&rsquo;altro cerca di imporre agli enti pubblici la privatizzazione del rapporto di lavoro. Col risultato che la privatizzazione del lavoro pubblico &egrave; rimasta a met&agrave;, non ha fin qui ancora prodotto quell&rsquo;incremento di produttivit&agrave; che si riteneva aprioristicamente dovesse derivarne; mentre le societ&agrave; partecipate a breve si vedranno soffocare da un mare di burocrazia. Il medesimo che da sempre invade l&rsquo;azione pubblica, ma che si insiste nel non voler considerare come una tra le cause principali dell&rsquo;assunta scarsa produttivit&agrave; della pubblica amministrazione.La controprova sar&agrave; presto data proprio dalla manovra economica 2009 e dai suoi effetti nei riguardi delle societ&agrave; partecipate. Una delle &ldquo;leve&rdquo; principali nella gestione operativa di queste societ&agrave;, come di tutti i soggetti privati, &egrave; la flessibilit&agrave; della gestione delle risorse della contrattazione di secondo livello, allo scopo di incentivare la produttivit&agrave;. E&rsquo; il tema ampiamente dibattuto del legame diretto tra incrementi di produttivit&agrave; e incrementi del salario e del rilievo che assume la contrattazione di secondo livello, per attivare questo meccanismo, considerato virtuoso.Per le societ&agrave; partecipate degli enti locali (altrettanto, chiss&agrave; perch&eacute;, non varr&agrave; per quelle statali) non sar&agrave; pi&ugrave; possibile, come non lo &egrave; da sempre per le pubbliche amministrazioni. Uno tra i vincoli normativi nella gestione del personale &egrave; la progressiva riduzione della spesa legata ai dipendenti, anche se connessa a politiche incentivanti la produttivit&agrave;. Dunque, ad esempio, un&rsquo;azienda di trasporto locale dovrebbe astenersi dall&rsquo;ampliare la rete e le corse, se ci&ograve; dovesse dovesse comportare un&rsquo;assunzione in pi&ugrave;, o la negoziazione di incentivi per l&rsquo;incremento dei chilometri percorsi. Ma, &egrave; cos&igrave; che si garantisce l&rsquo;interesse pubblico allo sviluppo del servizio di trasporto?Insomma, efficienza e burocrazia non si sposano bene. Ma il legislatore sembra ignorarlo o disinteressarsene.]]></description><pubDate>Tue, 08 Sep 2009 12:00:01</pubDate><category></category></item><item><title><![CDATA[Servizi pubblici locali: la riforma che verr&agrave;]]></title><link>http://www.lasettimanadeglientilocali.it/news/index.do?id=3616</link><description><![CDATA[La riforma dei servizi pubblici locali sar&agrave; un appuntamento legislativo dell&rsquo;autunno prossimo venturo. Se fosse solo una riforma, sarebbe affrontabile sul piano regolamentare se, invece, contenesse dell&rsquo;altro, come probabilmente sar&agrave;, occorrerebbe un decreto-legge.Rispetto a quanto avvenuto con la conversione del d.l. 112/2008, la riforma potrebbe avere come fonte normativa la legge di conversione rimandando a un regolamento la disciplina specifica. Questa modalit&agrave; renderebbe pi&ugrave; agile la modifica normativa e rimanderebbe al rinnovato t.u.e.l., gi&agrave; battezzato quale Carta delle autonomie locali, il compito di raccogliere anche la disciplina relativa ai servizi pubblici locali. Allo stato dell&rsquo;arte, ma gi&agrave; domani potrebbe essere diverso. Non abbiamo ancora un testo definitivo e, pertanto, onde evitare danni al lettore esprimiamo il nostro pensiero su quanto immaginiamo possa essere, salvo poi confrontarlo con quello che effettivamente sar&agrave;, con un ulteriore commento, questa volta su un testo definitivo.Quindi, quali contenuti dovrebbero caratterizzare la riforma? La diffusione dei principi di concorrenza e di libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi pubblici locali di carattere generale di rilevanza economica. Parimenti, garantire il diritto di tutti gli utenti alla universalit&agrave; e accessibilit&agrave; dei servizi pubblici locali e al livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell&rsquo;articolo 117, comma 2, lettere e) ed m) della Costituzione.Il primo aspetto sembra consolidarsi con l&rsquo;ipotetico utilizzo della forma gestionale dell&rsquo;in house providing, come extrema ratio, quando non fosse possibile ricorrere all&rsquo;utilizzo di gare per concessione o appalti di servizio, il c.d. &ldquo;affidamento a terzi&rdquo;. Anche la societ&agrave; mista si configurerebbe come deroga all&rsquo;affidamento a terzi, con l&rsquo;individuazione del socio privato tramite gara, come gi&agrave; oggi &egrave;. Se la norma dovesse distinguere seccamente la procedura ordinaria, affidamento a terzi, con le due deroghe motivate nell&rsquo;adozione della societ&agrave; mista e societ&agrave; in house, non verr&agrave; fatta giustizia del sacrosanto principio di libera concorrenza.Vorremmo solo fare presente che le partecipate non sono distinguibili come diffusori di libera concorrenza a seconda che i servizi pubblici siano gestiti da terzi, da societ&agrave; miste o societ&agrave; interamente partecipate (ex art. 113, punto 5, lettera c) del t.u.e.l. e confidiamo non vi sia alcuna abrogazione dell&rsquo;intero 113), bens&igrave; dalla ulteriore esternalizzazione o meno di parte o tutto un servizio trasferito o conferito alla societ&agrave; in house o alla mista. Cerchiamo di spiegarci. La societ&agrave; mista si costituisce dopo che con una gara viene identificato il socio privato e, a parere di chi scrive, per &ldquo;il cosa fa&rdquo; il socio dentro la costituita societ&agrave;. Gli orientamenti giurisprudenziali sono a tal proposito ondivaghi, il legislatore potrebbe identificare meglio il percorso necessario. Noi tifiamo per la procedura contestualizzante, in base alla quale si individua non solo chi apporta capitale, ma anche chi apporta &ndash; contestualmente &ndash; il proprio &ldquo;saper fare&rdquo;. Siamo per assetti societari che pongano il pubblico nell&rsquo;alveo dell&rsquo;indirizzo e il controllo, lasciando al privato il compito di realizzarlo, ritenendolo maggiormente efficiente, efficace ed economico. La gara apre alle prospettive comparative che permettono a tutti i potenziali partecipanti di proporsi e all&rsquo;ente locale scegliere la proposta economicamente pi&ugrave; vantaggiosa. In altre parole il servizio che un comune volesse traslare a una societ&agrave; mista o a soggetto privato si realizzerebbe attraverso una gara secondo il d.lgs. 163/2006 (codice degli appalti), da cui la conferma del principio di libera concorrenza. Diversamente da quanto accadrebbe con la costituzione di una societ&agrave; in house dove, stando alle caratteristiche esposte nel richiamato art. 113 del t.u.e.l., l&rsquo;affidamento avverrebbe alla societ&agrave; cos&igrave; costituita, ma senza dare corso a gara. Ora, se questa forma di gestione fosse realizzabile non come estrema ratio per le multiutility socioeconomiche (sul punto ci ritorneremo a breve), avremmo la prima vera distinzione dalle utility, ma anche la certezza che le multiutility escluse, darebbero corso a un processo di pubblicizzazione organizzatoria, e qui sarebbe, quindi, necessario l&rsquo;intervento legislativo per evitarlo.Come abbiamo avuto modo di ribadire dalle pagine di questo periodico, abbiamo distinto le utility di rete (acqua, luce, gas), trasporti pubblici, raccolta e smaltimento rifiuti, dalle multiutility socioeconomiche. Queste ultime non sono correlabili solo a un modello gestionale dei servizi, ma a un modello organizzatorio dell&rsquo;ente locale e hanno come mission la realizzazione di un mix di servizi a rilevanza economica compensativa dei costi sociali, quindi un sistema produttivo che trasforma l&rsquo;utilit&agrave; economica in sociale.La prima bozza del disegno di legge del Governo sembra fare emergere correttamente questa distinzione, persa poi nelle bozze successive, che vorremmo vedere ripristinata e ulteriormente chiarita nel testo definitivo. Del resto, se il nuovo sistema di servizi pubblici non partisse proprio da questa distinzione, si riprodurrebbe un meccanismo teso solo a esternalizzare servizi e, ancor pi&ugrave;, se il nuovo procedere fosse tutto rivolto a dare &ldquo;ordinariet&agrave;&rdquo; solo all&rsquo;affidamento a terzi.Le multiutility socioeconomiche perderebbero cos&igrave; l&rsquo;appeal di modulo organizzatorio, senza proseguire nell&rsquo;azione da un lato di diminuire il personale del Comune partecipante, liberandolo alle sole funzioni istituzionali, dall&rsquo;altro di rappresentare un ambito di esternalizzazione di servizi, configurandosi come stazione appaltante specializzata tesa a garantire la libera concorrenza e quindi il caposaldo dell&rsquo;Ue riguardo al libero mercato. Su questo incedere qualche amministrazione lungimirante che aveva investito nella propria riorganizzazione, potrebbe subirne i gravami, specie se le societ&agrave; miste e le societ&agrave; in house fossero rese ancora pi&ugrave; pubbliche (patto di stabilit&agrave;, contratti di lavoro, contabilit&agrave; pubblica).Per quanto attiene al trasferimento di personale, crediamo che l&rsquo;art. 2112 c.c. dovrebbe liberaci dai dubbi relativi a quale istituto applicare (mobilit&agrave;, comando), lasciando aperta per&ograve; la questione relativa all&rsquo;individuazione del contratto di lavoro. La riforma dovrebbe spendere qualche parola anche su questo. Circa l&rsquo;esternalizzazione ulteriore dei servizi ereditati dal comune, vale il principio di governance degli stessi riservando la competenza gestionale a soggetti che ne garantiscano l&rsquo;equilibrato rapporto costi/risultati e per fare questo, come gi&agrave; avviene, &egrave; opportuno (obbligatorio sul piano procedimentale) realizzare una gara, nel rispetto del codice degli appalti. Siamo certi che il legislatore e il Ministro Brunetta, non vorranno farsi sfuggire questa occasione di riordinare i servizi pubblici locali (le nuove disposizioni del resto, applicabili a tutti i servizi pubblici locali, prevarranno sulle relative discipline di settore con esse incompatibili), ma anche riformare gli enti locali che verrebbero orientati sempre pi&ugrave; e meglio alla forma della holding municipale, se cos&igrave; sar&agrave;, diverr&agrave; difficile identificarla come riforma, diverrebbe una vera e propria ristrutturazione di sistema.]]></description><pubDate>Wed, 26 Aug 2009 12:00:01</pubDate><category>Appalti e servizi</category></item><item><title><![CDATA[Contrattualizzazione del rapporto di lavoro, addio]]></title><link>http://www.lasettimanadeglientilocali.it/news/index.do?id=3680</link><description><![CDATA[Un tratto essenziale e innegabile delle riforme riguardanti il rapporto di lavoro pubblico di questi ultimi mesi sono l&rsquo;abbandono sostanziale della contrattualizzazione del rapporto di lavoro, in favore di una chiara ripubblicizzazione delle fonti. Cio&egrave;, torna a prevalere con estrema evidenza la fonte di legge, nella regolazione degli aspetti fondamentali, mentre il contratto assume un valore sostanzialmente formale o ristretto alla sola disciplina del rapporto individuale di lavoro.Un primo segnale si ha nell&rsquo;articolo 67, comma 7 della legge 133/2008, che modifica l&rsquo;articolo 47, comma 6, del d.lgs., 165/2001. La norma, oggi, dispone che in caso di certificazione non positiva dei contratti collettivi da parte della Corte dei conti, le parti contraenti non possono procedere alla sottoscrizione definitiva dell&rsquo;ipotesi di accordo. Specificamente vincolata a tale disposizione &egrave;, ovviamente, la parte pubblica, cio&egrave; l&rsquo;Aran che, dunque, a meno di incorrere in pesantissime responsabilit&agrave; amministrative, non pu&ograve; certamente definire una contrattazione non &ldquo;validata&rdquo; dalla Corte dei conti.Ci&ograve; significa, di fatto, attribuire alla magistratura contabile un vero e proprio potere di veto sulla contrattazione. La conseguenza &egrave; evidente: formalmente si apre una contrattazione e si stipula un atto di diritto privato. Nella sostanza il procedimento finisce per essere non molto dissimile da quello antecedente al d.lgs. 29/1993, l&rsquo;epoca degli accordi pubblicistici con i sindacati, di carattere amministrativo e non contrattuali, recepiti e resi efficaci con i decreti del Presidente della Repubblica. Oggi, l&rsquo;atto finale che regoler&agrave; la disciplina del rapporto dei vari comparti si continuer&agrave; a chiamare &ldquo;contratto collettivo&rdquo;, ma l&rsquo;unilateralit&agrave; dell&rsquo;iniziativa e della conduzione sar&agrave; inevitabile, discendendo direttamente dai vincoli di spesa previsti dalla legge e dal potere formidabile della Corte dei conti di impedire ogni possibile deviazione dai binari finanziari. Certo, &egrave; un rimedio alle frequenti deroghe, alle troppe stipulazioni effettuate pur in presenza delle certificazioni negative della magistratura contabile, nell&rsquo;esercizio del potere di negoziazione di ultima istanza assegnato al Governo e ai comitati di settore.Il prezzo, per&ograve;, &egrave; la rinuncia a quasi venti anni di riforme e il gi&agrave; visto ritorno alla pubblicizzazione della regolamentazione generale dei rapporti di lavoro, sia pure all&rsquo;interno di atti formalmente contrattuali.Infatti, in presenza della certificazione negativa della Corte dei conti, il presidente dell&rsquo;Aran, sentito il Comitato di settore e il Presidente del Consiglio dei Ministri, lungi dallo stipulare il contratto, deve riaprire le trattative e sottoscrivere una nuova ipotesi di accordo, adeguando i costi contrattuali ai fini della certificazione. In seguito alla sottoscrizione della nuova ipotesi si riapre la procedura di certificazione prevista dai commi precedenti. Nel caso in cui la certificazione non positiva della Corte dei conti sia limitata a singole clausole contrattuali, l&rsquo;ipotesi pu&ograve; essere sottoscritta definitivamente ferma restando l&rsquo;inefficacia delle clausole contrattuali non positivamente certificate.Le indicazioni contenute, adesso, nella legge 15/2009 rafforzano ulteriormente l&rsquo;abbandono della contrattazione e la riattribuzione alla fonte normativa pubblicistica del ruolo fondamentale nella disciplina del rapporto di lavoro.La privatizzazione del lustro precedente ha avuto, come naturale conseguenza, la contrattualizzazione, parziale, della disciplina delle fonti del rapporto di lavoro. In altre parole, uno dei passaggi fondamentali delle riforme degli ultimi anni &egrave; consistita nel modificare l&rsquo;assetto della disciplina normativa e gestionale del rapporto di lavoro, che un tempo era di carattere integralmente pubblicistico. La regolazione del lavoro pubblico era rimessa integralmente alla legge e ai regolamenti, la gestione ad atti unilaterali di carattere pubblicistico, assunti dalle amministrazioni nell&rsquo;esercizio tipico del potere di supremazia speciale delle autorit&agrave; pubbliche, e la costituzione del rapporto di lavoro era conseguenza dell&rsquo;atto pubblicistico di &ldquo;nomina&rdquo; del lavoratore.A partire, in particolare, dal d.lgs. 80/1998, la fonte contrattuale ha assunto, invece, un rilievo sempre maggiore, sottraendo alle norme di carattere pubblicistico spazi di normazione e di intervento. Il rapporto di lavoro, oggi, si costituisce con la stipulazione del contratto individuale di lavoro; i trattamenti economici, ma in parte anche giuridici, trovano nei contratti collettivi, nazionali e decentrati, la loro fonte principale, perch&eacute; i contratti possono derogare alla fonte normativa, la quale perde efficacia, a meno che non reintervenga con disposizioni espressamente rivolte, a loro volta, a superare la normativa introdotta contrattualmente.Anche l&rsquo;idea di attribuire cos&igrave; ampia rilevanza alla contrattazione, tuttavia, si &egrave; rivelata elemento di applicazioni lesive della coerenza e unit&agrave; del sistema normativo ed elemento causativo di una crescita non prevista del costo del lavoro pubblico.A causa della debolezza della parte pubblica nelle contrattazioni, i contratti hanno avuto modo di estendere eccessivamente il loro campo di azione. In una prima forma, mediante operazione di deroga ai vincoli di spesa e normativi, derivanti soprattutto dalla cattiva qualit&agrave; della contrattazione decentrata. In una seconda forma, mediante l&rsquo;appropriazione, su spinta delle organizzazioni sindacali che cos&igrave; hanno visto incrementare la loro forza di ingerenza, con l&rsquo;estensione oltre misura delle materie di contrattazione. Ne &egrave; esempio molto chiaro la disciplina contrattuale delle progressioni verticali: essa, a ben vedere, costituisce una chiara invasione di campo da parte dei contratti in un ambito, l&rsquo;accesso agli impieghi, riservato alla legge da parte della Costituzione.Nel corso degli anni ripetuti e sofferti interventi della magistratura, prima amministrativa e poi della Cassazione, hanno consolidato interpretazioni costituzionalmente orientate, che hanno limitato la forza derogatoria dei contratti in ambiti non pertinenti, con particolare riferimento proprio alla configurazione pubblicistica e non privatistica delle progressioni verticali.La legge 15/2009, sulla consapevolezza delle alterazioni scaturenti dalla fonte contrattuale, delimita decisamente il campo di intervento dei contratti, riassegnando alla legge ambiti di normazione del tutto riservati, non derogabili dai contratti.]]></description><pubDate>Sun, 31 May 2009 12:00:01</pubDate><category>Personale e dirigenza</category></item><item><title><![CDATA[Emergenza rifiuti a Napoli: primi danni erariali]]></title><link>http://www.lasettimanadeglientilocali.it/news/index.do?id=316</link><description><![CDATA[La Corte dei conti condanna il commissario straordinario per il call-center fantasma.]]></description><pubDate>Mon, 25 May 2009 12:00:01</pubDate><category></category></item><item><title><![CDATA[Progressioni verticali al capolinea]]></title><link>http://www.lasettimanadeglientilocali.it/news/index.do?id=3686</link><description><![CDATA[La 15/2009 vuole limitare le promozioni interne e privilegiare i concorsi pubblici]]></description><pubDate>Tue, 31 Mar 2009 12:00:01</pubDate><category>Personale e dirigenza</category></item></channel></rss>
